|
copia il banner
del nostro sito

i nostri siti


vi segnaliamo




|
 |
| Homepage> Statuto dei Carismatici Francescani |
|
Statuto dei Carismatici Francescani |
| ART.1 |
La fraternità denominata “Carismatici Francescani” è costituita da fedeli cattolici che si riconoscono fratelli della penitenza e vivono in vita comunitaria la sequela di Cristo secondo i dettami della Regola di San Francesco.
Poveri tra i poveri, i “carismatici francescani” contribuiscono alla diffusione del Regno di Dio nel mondo attraverso l’evangelizzazione e confermando con i segni l’annuncio effettuato. Il loro operato è svolto soprattutto presso i più emarginati e infermi nel corpo e nello spirito, quali carcerati, tossicodipendenti, ammalati, ma anche presso chiunque è vittima di ogni forma di oppressione.
L’adorazione, intesa soprattutto come intercessione e riparazione, è complemento basilare e indispensabile dell’attività di apostolato che effettuano.
Sotto la potente intercessione di Maria Santissima, mediatrice di tutte le Grazie, lasciandosi guidare e rinnovare dall’azione dello Spirito Santo, che infonde in loro coraggio e audacia, i “carismatici francescani” combattono la buona battaglia testimoniando con le parole e le opere che Gesù è il Signore, vivo e operante tra di noi.
Il Signore degli eserciti li guida alla riconciliazione, rinascita, riparazione. |
| ART.2 |
L’insieme dei fratelli della penitenza che fanno parte della fraternità dei “Carismatici Francescani” osserva il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.
Essi conformano il loro stile di vita e il loro operare all’esempio di Gesù povero e crocifisso.
Ad imitazione di Gesù Cristo, che da ricco si fede povero, assumendo la condizione di servo, e in adempimento alle sue parole: “Se vuoi essere perfetto va’, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri; poi vieni e seguimi”, coloro che desiderano fare parte della fraternità dei “Carismatici Francescani” rinunciano alla proprietà dei loro averi, decidendo liberamente a chi lasciarli, prima di emettere i Voti perpetui, secondo quanto disposto dall’ art.18.
I “Carismatici Francescani” conformano il loro agire in totale abbandono al volere della Divina Provvidenza. Gesù infatti ricorda: “Non vi affannate per la vostra vita, di ciò che mangerete o di ciò che berrete, né per il vostro corpo; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro li nutre”( ); pertanto i “Carismatici Francescani ” svolgono il loro operato presso i poveri e gli infermi in assoluta gratuità, senza percepire alcuna retribuzione dall’Ordinario del luogo o dalle persone o Enti che si avvalgono del loro servizio.
Se un’offerta vuole essere fatta dagli Enti o persone presso cui essi svolgono l’apostolato, tale offerta deve essere libera; non può essere accettata un’offerta per le mansioni svolte che superi un rimborso spese. Né l’offerta può essere richiesta come contributo dovuto.
L’offerta deve essere devoluta alla fraternità ed entrare a fare parte dei beni della fraternità, non può essere devoluta ai singoli appartenenti alla fraternità.
Se consegnata materialmente ad un fratello della penitenza della fraternità, egli deve prontamente darla al Ministro locale.
Qualunque cosa un fratello della penitenza riceva in dono, fatti salvi gli oggetti di uso strettamente personale di modesto valore, deve consegnarlo al Ministro locale: esso entrerà a fare parte dei beni della fraternità.
La fraternità provvede ad ogni necessità corporale, fisica e spirituale di ogni suo membro.
Gli appartenenti alla fraternità dei “Carismatici Francescani” non percepiscono pensioni provenienti dal lavoro né altri sussidi né possono iscriversi alle associazioni di previdenza sociale.
La somma equivalente alla pensione che il fratello della fraternità percepirebbe può essere versata nella cassa della fraternità. |
| ART.3 |
Sull’esempio del Signore Gesù Cristo, che poté affermare: “Le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo hanno i nidi; ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”( ), e in ossequio alle disposizioni del Serafico Padre Francesco, che nella Regola bollata invita i suoi seguaci a non appropriarsi di nulla, “né case, né luogo”, i Carismatici Francescani non possono avere la proprietà di dimore o di Chiese, o di quanto altro viene costruito per loro.
Pertanto non possono accettare né donazioni di dimore né lasciti testamentari di dimore.
Non vi può essere alcuna evidente necessità per la vita dei fratelli o alcuna ragionevole utilità per le opere della fraternità che possa far derogare al principio che la fraternità non possa avere la proprietà di immobili e quelli mobili solo se di modesto valore.
Infatti i principi del Signore Gesù richiamati dal presente Statuto sono eterni ed immutabili, e San Francesco, nel redigere la Regola, si è prefisso di aderire alla purezza e alla incarnazione del Vangelo, divenendo uomo libero, di quella libertà che ha Cristo. Pertanto chi, motivando aggiornamenti resisi necessari per le mutate condizioni dei tempi, effettuasse una revisione delle norme contenute in questo Statuto addolcendo il rigore che è proposto in esse e la povertà a cui sono chiamati i “Carismatici Francescani”, povertà che discende dai principi del Vangelo e dalla convinzione che si possono capire meglio i poveri se si vive realmente come loro, commette abiuria degli intenti del fondatore dell’Istituto, degli intenti di San Francesco, di cui invalida la Regola, e viene meno alla sequela di Gesù povero e crocifisso. E libero. |
|
ARTICOLI SUCCESSIVI DELLO STATUTO >> |
|
|
<< indietro 1 |2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 avanti >>
|
|